SUL “DECRETO LIQUIDITA'” MI DEVO CORREGGERE, MA IN PEGGIO OVVERO “LE AZIENDE IN DIFFICOLTA’ SONO CONDANNATE A MORTE (dal Governo)”

Apr 13, 2020

Qualche giorno fa ho scritto un articolo nel quale iniziavo a esaminare il “decreto liquidità” (Decreto Liquidità ovvero come spostare sullo Stato tutte le sofferenze bancarie in un colpo solo) nel quale ipotizzavo lo scenario che avrebbe visto le banche sfruttare questa occasione per “rottamare” a carico dello Stato le sofferenze.

Maggiore analisi del testo e sopratutto la circolare dell’Abi del 9 aprile hanno chiarito meglio la situazione e questo non sarà esattamente lo scenario da aspettarsi.

Una buona notizia?

Nient’affatto!

Iniziamo dai finanziamenti SACE, che poi sono la gran parte del provvedimento tenuto conto che agli altri, quelli fino ai 25 mila euro per intendersi, sono riservati “solo” 30 dei 400 miliardi promessi.

A pagina 2 della Circolare l’Abi dice testualmente (vedi immagine della pagina riprodotta qui sotto):

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle garanzie della SACE le imprese di qualsiasi dimensione, fermo
restando che le PMI devono aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere
coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI.

Inoltre, l’impresa beneficiaria:

  • alla data del 31 dicembre 2019, non deve essere classificata nella categoria delle
    imprese in difficoltà, secondo la definizione comunitaria
    ;
  • alla data del 29 febbraio 2020, non deve avere nei confronti del settore bancario
    esposizioni deteriorate, secondo la definizione della normativa europea.

L’impresa che beneficia della garanzia, inoltre, deve assumere l’impegno:

  • per sé e per ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo a cui essa
    appartiene, di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel
    2020;
  • di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.”

Vincoli piuttosto rigidi e che di fatto escludono una platea di imprese che si può stimare particolarmente massiccia, vanificando in buona sostanza l’aiuto che si vuol dare e CONDANNANDO A MORTE tanti piccoli imprenditori che magari erano già in difficoltà a prescindere dal Coronavirus.

Che in Italia tantissime piccole e medie aziende fossero in difficoltà anche prima del Coronavirus credo sia una dato noto più o meno a tutti. Siamo in un periodo economico caratterizzato da profondi cambiamenti e ogni anno assistiamo ad una falcidia di piccole aziende, segnatamente nel commecio, che inesorabilmente vengono chiuse. Pezzi di economia ma anche di società che se ne vanno e che raramente, e solo parzialmente, vengono reintegrate da nuove attività.

Imprenditori spesso in difficoltà che comunque cercano di andare avanti e di portare la barca in acque più tranquiille.

E’ arrivato il Coronavirus che ha bloccato tutto e di certo chi ne sta subendo maggiori conseguenze sono proprio quelle piccole imprese, già in difficoltà, che con uno stop così prolungato rischiano seriamente di non avere più ossigeno per ripartire.

Il Governo come risponde: SE ERI GIA’ IN DIFFICOLTA’ NESSUN AIUTO ergo CONDANNA A MORTE.

Ma cerchiamo di capire meglio cosa significa “Impresa in difficoltà”, nell’accezione o comunque nel significato che gli attribuisce l’Abi: “alla data del 31 dicembre 2019, non deve essere classificata nella categoria delle imprese in difficoltà, secondo la definizione comunitaria“.

Sono andato quindi a cercare questa “definizione comunitaria” contenuta nella “COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE – ORIENTAMENTI COMUNITARI SUGLI AIUTI DI STATO PER IL SALVATAGGIO E LA RISTRUTTURAZIONE DI IMPRESE IN DIFFICOLTÀ – (2004/C 244/02)” (pubblicata nel 2004 nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea). In particolare:

2.1. Nozione di impresa in difficoltà

  1. Non esiste una definizione comunitaria di impresa in difficoltà. Tuttavia, ai fini dei presenti orientamenti la Commissione ritiene che un’impresa sia in difficoltà quando essa non sia in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.
  2. In particolare, ai fini dei presenti orientamenti, un’impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:
    a) nel caso di società a responsabilità limitata (4), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale (5) e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o
    b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (6), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o
    c) per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.
  3. Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui al punto 10, un’impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un’impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l’aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l’aumento dell’indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l’azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l’impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale. In quest’ultimo caso i presenti orientamenti si applicano agli aiuti eventualmente concessi nel quadro di detta procedura allo scopo di garantire la continuità dell’impresa. In ogni caso un’impresa in difficoltà può beneficiare di aiuti solo previa verifica della sua incapacità di riprendersi con le proprie forze o con i finanziamenti ottenuti dai suoi proprietari/azionisti o da altre fonti sul mercato.”

A parte le casistiche tipiche della crisi aziendale, quindi in genere l’insolvenza, incredibilmente si prevede come sintomi che possono (e autorizzano) a classificare un’impresa in difficoltà le seguenti casistiche:

  • diminuzione del fatturato
  • aumento delle scorte
  • diminuzione del flusso di cassa
  • aumento dell’indebitamento

Con questi parametri in buona sostanza le banche avranno assoluta discrezionalità nell’etichettare con “stato di difficoltà” qualunque impresa, magari sana ma che temporaneamente si trova a dover affrontare qualche problema. Voglio dire se la diminuzione del fatturato è sufficiente a dichiararla in difficoltà il riferimento è ad una percentuale altissima delle piccole e medie imprese italiane.

Forse il nostro Governo non si è reso realmente conto di quello che ha fatto ma in ogni caso saranno LE BANCHE A DECIDERE CHI PRENDERA’ I SOLDI A LORO DISCREZIONE.

Resta il concetto chiaro, è bene ribadirlo, CHE IL GOVERNO HA DECISO CHE LE AZIENDE IN DIFFICOLTA’ DOVRANNO MORIRE per scelta del nostro Governo.

Passiamo ora al finanziamento fino a 25 mila euro.

In questo caso (sembrerebbe) che la procedura sia più snella senza particolari formalità.

C’è però un “SE”!

Se la Commissione Europea darà l’approvazione a questo provvedimento ed in ogni caso non si potranno fare richieste fino a quel momento.

Anche questo lo dice chiaramente la circolare ABI (pagine 7 e 8):

“…Previa autorizzazione della Commissione europea, sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100 percento sia in garanzia diretta sia in riassicurazione, i nuovi finanziamenti in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di
Pagina 8 di 9 impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata, purché tali finanziamenti prevedano:

  • l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e una durata fino a 72 mesi;
  • un importo non superiore al 25 percento dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia
    ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, come autocertificazione (comunque, non superiore a 25.000,00 euro)..
    .”

Se per il finanziamento ordinario siamo in mano alle banche per questo siamo in mano alla Comunità Europea secondo lo schema classico di questo Governo che non è mai concreto e non risolve mai nulla in maniera chiara e sostanziale.